Pubblicato sul sito istituzionale dell’ANPAL il decreto n. 66 del 21 febbraio 2020 che integra le disposizioni del decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020 con riguardo al nuovo incentivo IO Lavoro “IncentivO Lavoro”. Il decreto prevede che l’incentivo sia cumulabile anche con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
La cumulabilità con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età è ammessa nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma quanto previsto dall’art. 8 in tema di cumulabilità con altri incentivi del Decreto Direttoriale n. 52 dell’11.02.2020. E quindi, sono confermate la cumulabilità con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019) e con gli altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato. L’ANPAL richiama, anche in questo caso, l’emanazione di una prossima circolare INPS per conoscere le modalità di richiesta. Cosa è IO Lavoro IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall’ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020. La sua gestione è affidata all’INPS.
I decreti ANPAL Il decreto n. 52/2020, ora integrato dal decreto n. 66/2020, è stato emanato a distanza di qualche giorno da un primo decreto della stessa Agenzia (n. 44/2020) di cui correggeva alcune “discrasie” con riguardo: 1. -all’ambito di applicazione dell’agevolazione contributiva, ora esteso a tutto il territorio nazionale, compresa la provincia di Bolzano (dapprima esclusa); 2. alla cumulabilità dell’incentivo con l’incentivo all’occupazione giovanile. Il decreto n. 52 aveva infatti eliminato la disposizione del decreto 44 nella parte in cui richiamava l’incentivo all’occupazione giovanile di cui al decreto Dignità, abrogato dalla legge di Bilancio 2020 3. alla specifica (eliminata) che per i lavoratori con 25 anni di età e oltre, l’incentivo potesse essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorresse la condizione che il lavoratore fosse privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre il dettato normativo prevedendo, in caso di variazione della sede di lavoro, che la concessione dell’incentivo sia subordinata alla verifica della disponibilità di risorse finanziarie nella regione di nuova destinazione.