Non sempre è obbligatoria la coincidenza soggettiva tra chi tiene le scritture contabili del contribuente, chi predispone i modelli dichiarativi, chi li trasmette telematicamente e chi ne appone il visto di conformità. In generale, il visto di conformità può essere rilasciato dai professionisti abilitati e a patto che abbiano “tenuto le relative scritture contabili” (articolo 23, comma 1, D.M. 164/1999). Inoltre, i soggetti “incaricati della predisposizione delle dichiarazioni” fiscali (professionisti, società di servizi, associazioni e società tra professionisti) devono anche trasmetterle telematicamente alle entrate (articolo 3, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998). Non sempre, però, è obbligatoria la coincidenza soggettiva del professionista che tiene le scritture contabili, predispone i modelli, li invia e pone il visto. Come detto dalla risoluzione n. 103/E/2017, «dal combinato disposto delle norme citate discende che il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti» o il contribuente; invece, la «trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri», ai suddetti soggetti collettivi dell'articolo 1, D.M. 18 febbraio 1999. In questi casi, quindi, non è obbligatoria la coincidenza soggettiva di chi tiene le scritture contabili, di chi predispone i modelli, di chi li invia e di chi pone il visto, anche se nella sostanza questa coincidenza c'è.