Assonime, nel caso n. 3/2020, analizza quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14/2019, secondo cui l’esistenza di un rapporto professionale, anche se di mera ripartizione dei costi, tra il revisore e il sindaco di una società, compromette l’indipendenza e l’obiettività del primo e quindi rende la delibera di nomina nulla per violazione della norma di cui all’articolo 10, D.Lgs. 39/2010.