La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5766/2020, ha statuito che l’imposta di donazione si applica, nell’ambito del trust, solo nel momento in cui «si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione stabile e non meramente strumentale». L’ordinanza, inoltre, traduce il principio nell’osservazione secondo cui l’imposta «è dovuta non al momento» dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione del trust, in quanto «fiscalmente neutri» e «meramente attuativi degli scopi» del trust, ma nel momento del «trasferimento finale del bene al beneficiario» e, infine, qualifica come eccezione a quanto precede, dovendosi far luogo a immediata «tassazione in misura proporzionale» dell’atto di dotazione del trust, ogni qualvolta «si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario».