La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3599/2020, ha affermato che in merito all’Iva sui servizi infragruppo, la mancanza dei presupposti sostanziali, relativi alla prova dell’effettività e inerenza dei costi, renderebbe indetraibile l’Iva assolta, a prescindere dalla regolare effettuazione della “inversione contabile” e della neutralità dell’operazione.