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Coronavirus e Cassa integrazione: dai Consulenti del Lavoro l’analisi delle misure

Pubblicato il 05 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;


La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 4 del 4 marzo 2020, fornisce un’analisi approfondita delle misure d’urgenza adottate dal Governo in materia di ammortizzatori sociali in favore di aziende operanti e lavoratori residenti nei comuni in cui si sono registrati i primi casi di contagio: - per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la Regione Veneto: Vo’. 

Possono accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria o all’assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, i datori di lavoro:
- con unità produttive site nei richiamati comuni della zona rossa; 
- con unità produttive al di fuori dei suddetti comuni ma con esclusivo riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati in tali territori comunali e, per questo motivo, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
L’accesso alle misure risulta non è soggetto alle procedure sindacali nè alla comunicazione preventiva. I termini per la presentazione delle domande sono ampliati rispetto a quelli ordinariamente previsti e coincidono con la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 
Le misure di sostegno al reddito (cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario) sono destinate esclusivamente ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a tre mesi. 
Le aziende situate nei comuni della c.d. zona rossa che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 13 della medesima disposizione d’urgenza, per un periodo di durata comunque non superiore a tre mesi. La concessione della cassa integrazione ordinaria è espressamente subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
Sono beneficiari della Cassa integrazione in deroga, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, i soggetti datoriali del settore privato, compreso quello agricolo: - con unità produttive site nei comuni della c.d. zona rossa, come individuati nell’allegato n. 1 al DPCM 1° marzo 2020; - che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, ma che occupino dipendenti residenti o domiciliati in tali ambiti geografici. Al ricorrere delle condizioni, ne potranno quindi usufruire: 
- i datori di lavoro che non rientrino nella cassa integrazione guadagni ordinaria; 
- quelli per i quali non siano stati costituiti fondi di categoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015; 
- quelli che non rientrino nell’ambito del Fondo d’Integrazione Salariale, avendo occupato mediamente meno di sei dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. 
I datori di lavoro dovranno presentare le domande alla competente Regione che dovrà istruirla secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’erogazione avverrà con pagamento diretto da parte dell’INPS.

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