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Integrative, il visto per i crediti può essere inutile

Pubblicato il 07 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’intreccio tra dichiarazioni integrative a favore del contribuente e le più restrittive regole sulla compensazione dei crediti Irpef/Ires e Irap in vigore dal 2020 rendono problematico (e a volte del tutto inutile) il visto di conformità rilasciato sul modello integrativo. L’Agenzia delle entrate a Telefisco 2020 ha confermato che è obbligatorio l’inserimento nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa del credito pregresso, al fine di ottenerne la “rigenerazione”. Di conseguenza, esso diventa un credito relativo al medesimo periodo d’imposta, soggetto, in quanto tale, alle nuove regole introdotte dall’articolo 3, D.L. 124/2019 per la compensazione in F24. Occorre distinguere, infatti, se l’errore che si corregge con la dichiarazione integrativa è un mero errore fiscale, il credito che esce dalla integrativa (di qualunque importo) è “bloccato” in attesa della liquidazione della dichiarazione ordinaria presentata per quel periodo d’imposta. A questo punto emerge l’inutilità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione integrativa, atteso che il credito non può essere compensato direttamente nel modello F24, ma è destinato (prima) a una compensazione “interna” in dichiarazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 ottobre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...