La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4879/2020, ha stabilito che se le condotte lesive poste alla base del licenziamento disciplinare di un dipendente non sono state in precedenza contestate seguendo la procedura prevista dall’articolo 7, L. 300/1970, il provvedimento espulsivo risulta radicalmente viziato per insussistenza giuridica dei fatti. Il giudice è, in questo caso, tenuto ad annullare il licenziamento e a ordinare la reintegrazione in servizio del lavoratore e non trova nessuno spazio la tutela indennitaria prevista per i vizi della procedura disciplinare.