La CTP di Brescia, con sentenza n. 690/II/2019, ha stabilito che l’ufficio non può riqualificare un contratto di donazione modale in costituzione di rendita vitalizia, senza verificare in concreto l’effettiva aleatorietà del rapporto. L’atto, infatti, ai fini dell’imposta di registro va interpretato sulla base della volontà reale delle parti espressa nel negozio giuridico soggetto a registrazione, poiché si tratta di un tributo sulla “ricchezza” espressa dall’atto.