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Cartelle e accertamenti fiscali, niente stop per le impugnazioni

Pubblicato il 10 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Dalla lettura del D.L. 11/2020 sulle misure straordinarie per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, i termini di impugnazione degli atti tributari quali accertamenti, cartelle, irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione eccetera, non sembrerebbero sospesi. L’articolo 1 prevede che sino al 22 marzo 2020 «le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. In base al comma 2 sempre sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto «dei procedimenti indicati al comma 1». Stante il chiaro rinvio ai procedimenti indicati al comma 1 sembra che la sospensione dei termini attenga solo quelli pendenti presso gli uffici giudiziari e, peraltro, oggetto di rinvio “automatico”. Estendendo tali previsioni al processo tributario, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo sembrerebbero esclusi gli atti tributari in scadenza in questi giorni. Si tratta, più in particolare, degli avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento eccetera per i quali in questi giorni decorrono i previsti 60 giorni per la relativa impugnazione ovvero 150 giorni, nelle ipotesi in cui sia stata presentata istanza di adesione (evidentemente solo per taluni di essi).

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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