L’accordo tra Abi e associazioni imprenditoriali, annunciato sabato scorso, di una moratoria relativa al pagamento delle rate dei finanziamenti, sembra riproporre uno schema già collaudato negli scorsi anni. Dal punto di vista contabile si ripresentano le modalità di rilevazione adottate in occasione delle precedenti moratorie, tenendo conto del fatto che per i debiti (e crediti), dai bilanci 2016, è stata introdotta la valutazione al costo ammortizzato: in attesa di conoscere il testo dell’accordo possiamo fare alcune ipotesi. Innanzitutto, la problematica relativa al costo ammortizzato può avere un impatto soltanto se dalle nuove condizioni relative al debito conseguono effetti rilevanti che, ad esempio, potrebbero emergere se la sospensione della quota capitale oltrepassa i 12 mesi: in ogni caso può essere prematura qualsiasi decisione che sarà presa successivamente. Nel caso di un mutuo con sospensione del pagamento della quota capitale, se nel periodo di sospensione si pagheranno gli interessi che saranno imputati nel Conto economico, non si presenterà alcun problema contabile e neppure fiscale (applicazione dell’articolo 96, Tuir). Se la sospensione della quota capitale del debito comporta un effetto sostanziale sui termini contrattuali questi devono essere riflessi in una nuova valutazione del costo ammortizzato. Diversa è la situazione dei leasing, perché la modalità di rilevazione impone l’addebito nel Conto economico delle rate, composte da quota capitale e interessi. In questo caso, la sospensione della quota capitale comporta l’allungamento della durata del leasing e della facoltà di riscatto, con effetto che sarà traslato nei Conti economici successivi: nella Nota integrativa il tutto sarà illustrato per quanto prevede il n. 22 dell’articolo 2427, cod. civ..