L’INAIL, con la circolare n. 7 dell’11 marzo 2020 fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini per adempimenti e versamento dei premi. La sospensione, operante dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, riguarda le imprese site negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020 nonchè le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.La sospens ione si applica al termine per il versamento dei premi assicurativi eventualmente in scadenza in tale periodo e alla presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020.
Gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, a mezzo PEC, alla sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato alla circolare.
La dichiarazione delle retribuzioni 2019 deve essere inoltrata esclusivamente tramite il servizio Alpi on line, disponibile dal 2 al 15 maggio 2020.
Sempre in favore dei soggetti individuati dal predetto D.P.C.M. del 1° marzo, il termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, è prorogata per quest’anno prorogata al 30 aprile 2020.
La sospensione vale anche per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator attivi su tutto il territorio nazionale.
A partire dal 1° maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio online “Riduzione per prevenzione” per consentire agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione con la documentazione attestante gli interventi realizzati, unitamente alla domanda di sospensione.
Per tutte le imprese che, invece, hanno inoltrato la domanda nei termini del 2 marzo, ma senza la documentazione probante, dovranno provvedere all’invio della documentazione integrativa, telematicamente, entro il termine del 15 maggio 2020.
Come precisato nella circolare in merito alle rateazioni ordinarie dei premi per l’assicurazione obbligatoria, rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.
Entro il mese di maggio dovranno essere effettuati i versamenti dei carichi affidati agli agenti di riscossione in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile, che sono stati sospesi per le persone fisiche e le aziende dei Comuni indicati.
Negli stessi Comuni è stato differito dal 28 febbraio al 31 maggio il termine di versamento per chi ha aderito alla cosiddetta “rottamazione ter” ed è stata sospesa fino al 30 marzo la notificazione dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.