Notizia

Cassa integrazione in deroga con doppio canale in base alle zone

Pubblicato il 17 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Scatta il doppio binario per la richiesta della cassa in deroga. Le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla possono continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base del Decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi. Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto del D.L. approvato ieri. La definizione progressiva dei territori in relazione alla intensità dell’emergenza rende più articolato l’accesso agli ammortizzatori. Per le aziende già coperte da Cigo e Fisassegno ordinario, la nuova disciplina è contenuta nel Decreto Legge Cura Italia, secondo cui i datori di lavoro che quest’anno sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di cassa integrazione, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. Con riferimento alle aziende in genere prive di strumenti, è confermata la cassa in deroga. Tuttavia, si fanno salve le previsioni degli articoli 15 e 17, D.L. 9/2020, rispettivamente la cassa in deroga della zona rossa e gialla; ovviamente vanno verificati i fondi disponibili e ove esauriti è comunque consentito avvalersi del nuovo ammortizzatore. Il Decreto infine, introduce anche 12 giorni di congedi straordinari e la previsione della malattia in caso di quarantena e sorveglianza domiciliare. Si tratta di assenze che però vanno valutate in base all’impatto economico che hanno per i lavoratori.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).