Sospensione a tutto campo nell’attività giudiziaria. Il D.L. chiarisce che la sospensione dei termini che si accompagna al rinvio delle udienze sino al 15 aprile investe qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo. La conseguenza è che lo stop si allarga ai termini di fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in generale, riguarda tutti i termini procedurali, comprendendo anche quelli previsti dalle procedure concorsuali. Il blocco riguarda le varie fasi del procedimento concordatario. A partire dal concordato “in bianco” o preconocordato. Parte della materia fallimentare può invece ricadere nell’eccezione prevista che fa salvi quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta in particolare, nella lettura già data dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, delle istruttorie prefallimentari e delle relative dichiarazioni di fallimento. L’urgenza in ogni caso deve essere attestata dal delegato del presidente del Tribunale per i nuovi ricorsi o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio nella fase più avanzata di trattazione. L’urgenza deve però essere evidente a prima vista, per esempio perché il periodo annuale di cancellazione sta finendo, ipotesi rilevabile d’ufficio, o perché una ipoteca rilevante si sta consolidando, eventualità che può essere segnalata dal ricorrente in via digitale.