Seppure nei maggiori termini concessi dal D.L. 18/2020 le società si stanno apprestando a definire i bilanci
dell’esercizio 2019 da presentare in assemblea. Allo scopo, non va dimenticato un adempimento che un anno fa preoccupava gli operatori e che si ripete quest’anno, anche se in presenza di una disciplina in parte diversa: l’obbligo di dare trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute nello scorso esercizio. Per le imprese commerciali, l’obbligo di trasparenza va adempiuto tramite la Nota integrativa (anche del bilancio consolidato), ma qui c’è già il primo problema. Nel comma 125-bis, L. 124/2017, è previsto che i soggetti che redigono il bilancio abbreviato in base all’articolo 2435-bis, cod. civ. «e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa» assolvono l’obbligo di trasparenza, entro il 30 giugno, sul proprio sito o sul portale dell’associazione di categoria. Occorre chiarire una volta per tutte che tanto le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, quanto le micro imprese non hanno obblighi relativi ad altre forme pubblicitarie. Il comma 125-ter prevede che l’inosservanza di questi obblighi «a partire dal 1° gennaio 2020» comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro), oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.