È opportuno attendere le istruzioni Inps prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale. E anche per la cassa in deroga è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Nessuna corsa, quindi, per la presentazione delle richieste, almeno fino a quando il puzzle non sia completo anche con l’intervento delle Regioni e dell’Inps.
In attesa delle istruzioni dell’istituto, la domanda di cassa integrazione ordinaria Covid-19 dovrebbe seguire il solco già tracciato per la presentazione della Cigo con causali “normali”. L’articolo 19 prevede che la domanda, che va presentata direttamente all’Inps, può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le modalità di accesso e di compilazione della domanda dovrebbero essere quelle illustrate nel manuale utente Unicigo, una volta effettuato l’accesso sul sito www.inps.it. Oltre ai dati della domanda, l’azienda dovrà presumibilmente caricare anche i dati dei beneficiari della prestazione seguendo le indicazioni della guida funzione beneficiari Cig.
Un’analoga procedura dovrà seguirla anche l’azienda che si avvarrà dell’assegno ordinario Covid-19 utilizzando il fondo Fis. Anche in questo caso, la domanda va rivolta all’Inps accedendo al sito nei servizi online. In entrambe le situazioni le aziende anticipano la prestazione dell’Inps nella loro qualità di sostituti previdenziali.
La richiesta di ore di cassa integrazione deve basarsi sul reale fabbisogno avuto fino a ora e stimando quello per il prossimo periodo a copertura delle 9 settimane.
Per la cassa in deroga, oltre ad attendere che il quadro normativo si completi, è necessario che le Regioni mettano a disposizione il portale cui accedere per presentare la domanda.
Probabilmente i dati necessari per la compilazione delle domande regionali possono essere così sintetizzati: dati sulle unità produttive; dati del lavoratore; periodo di riduzione/sospensione dell’attività per il quale si richiede il trattamento di integrazione salariale; dettaglio dei lavoratori distinti per qualifica, tipologia contrattuale.
Le Regioni istruiscono le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari. Le sedi territoriali dell’istituto di previdenza emettono il provvedimento di autorizzazione al pagamento e richiedono alle aziende la compilazione del modello SR41 per procedere al pagamento.
Nel predisporre la domanda va ricordato che le imprese che hanno unità produttive nella zona rossa o gialla hanno ancora la possibilità di richiedere l’ammortizzatore sociale previsto dal Dl 9/2020 (fino a esaurimento fondi) cumulando i periodi con le 9 settimane previste dal Dl 18/2020.
Per le aziende multilocalizzate è allo studio la possibilità che possano presentare una sola domanda direttamente al ministero del Lavoro. È auspicabile che questa soluzione trovi spazio poiché riguarda imprese con un numero rilevante di unità produttive su tutto il territorio nazionale e un numero elevato di lavoratori coinvolti.
Il punto di criticità che difficilmente potrà essere risolto è che la cassa integrazione deve essere pagata direttamente dall’Inps senza possibilità di anticipo del datore di lavoro. Questo vorrà dire che potrebbero esserci dei ritardi considerando che l’istituto di previdenza si troverà a gestire in una condizione di emergenza e contestualmente un numero rilevante di richieste.