Notizia

Interpelli, sospensione generalizzata dei termini

Pubblicato il 21 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E/2020, ha chiarito che la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio per la risposta alle istanze di interpello – prevista dall’articolo 67, D.L. 18/2020 - non si applica solo agli Uffici, ma «per ragioni di coerenza» anche ai contribuenti, chiamati a rispondere a eventuali richieste di integrazione della documentazione o di regolarizzazione dell’istanza notificate dagli uffici, prima o durante il periodo di sospensione. L’Agenzia delle entrate, inoltre, precisa che durante il periodo di sospensione gli uffici, compatibilmente con la situazione in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno comunque “lavorare” le istanze, in modo che i giorni non siano completamente persi.

Prossime scadenze

Calendario
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Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).