Notizia

Interpelli, sospensione generalizzata dei termini

Pubblicato il 21 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E/2020, ha chiarito che la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio per la risposta alle istanze di interpello – prevista dall’articolo 67, D.L. 18/2020 - non si applica solo agli Uffici, ma «per ragioni di coerenza» anche ai contribuenti, chiamati a rispondere a eventuali richieste di integrazione della documentazione o di regolarizzazione dell’istanza notificate dagli uffici, prima o durante il periodo di sospensione. L’Agenzia delle entrate, inoltre, precisa che durante il periodo di sospensione gli uffici, compatibilmente con la situazione in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno comunque “lavorare” le istanze, in modo che i giorni non siano completamente persi.

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Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).