L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E/2020, ha chiarito che la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio per la risposta alle istanze di interpello – prevista dall’articolo 67, D.L. 18/2020 - non si applica solo agli Uffici, ma «per ragioni di coerenza» anche ai contribuenti, chiamati a rispondere a eventuali richieste di integrazione della documentazione o di regolarizzazione dell’istanza notificate dagli uffici, prima o durante il periodo di sospensione. L’Agenzia delle entrate, inoltre, precisa che durante il periodo di sospensione gli uffici, compatibilmente con la situazione in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno comunque “lavorare” le istanze, in modo che i giorni non siano completamente persi.