In merito al sistema di audio/video conferenza occorre distinguere il caso dell’avviso di convocazione che statuisca che l’assemblea si svolgerà «esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti» (articolo 106, comma 2, D.L. 18/2020) dal caso dell’assemblea convocata con il sistema tradizionale e alla quale si possa partecipare sia fisicamente che in audio/video conferenza. Nel primo caso è derogata, ogni clausola statutaria. Nel secondo caso un luogo di convocazione deve pur essere indicato nell’avviso di convocazione, a beneficio di chi voglia intervenire di persona, il che ovviamente non può essere impedito.