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Cigo, possibile il pagamento diretto senza giustificare le difficoltà

Pubblicato il 23 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Possibile il pagamento diretto della cassa integrazione. Questa è una delle risposte che emergono dal messaggio Inps 1287/2020.
Diversi quesiti arrivati riguardano infatti il pagamento dell’integrazione salariale e in particolare se verrà effettuato direttamente dall’Inps o se vi dovrà procedere l’azienda salvo poi compensazione.
L’istituto nazionale di previdenza nel suo messaggio, diffuso in attesa delle istruzioni operative e procedurali che saranno fornite con una circolare illustrativa pubblicata a seguito del parere favorevole del ministero del Lavoro, fa sapere che sia per la cassa integrazione ordinaria sia per l’assegno ordinario del Fondi di integrazione salariale la modalità normale di erogazione delle prestazioni è tramite conguaglio su Uniemens. Tuttavia, in considerazione del momento di emergenza Covid-19, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che l’azienda debba comprovare le difficoltà finanziarie.
Ulteriori dubbi riguardano l’applicazione dell’articolo 19, comma 1 del Dl 18/2020 che ha previsto la possibilità di presentare domanda di Cigo causale Covid-19 per sospensione o riduzione delle attività lavorativa. I dubbi attengono all’impossibilità pratica di informare preventivamente i sindacati in considerazione che la sospensione in molte aziende è già stata effettuata. È stato chiesto, dunque, se l’informativa ai sindacati debba essere fatta prima della presentazione dell’istanza Cigo all’Inps.
Quest’ultimo nel suo messaggio prevede, con riguardo alla richiesta di assegno ordinario del Fis, che nei casi in cui l’accesso alla prestazione sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Per la cassa integrazione in deroga, l’istituto di previdenza, in linea con il testo normativo, prevede che sia necessario l’accordo sindacale concluso anche in via telematica, tra le Regioni e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Nessun accordo è previsto per datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti neanche concluso in via telematica.
Molti quesiti hanno riguardato il problema dei lavoratori assunti subito dopo il 23 febbraio 2020. In genere i dipendenti avranno diritto a un ammortizzatore sociale se in forza al 23 febbraio utilizzando uno dei tre strumenti messi a disposizione dal decreto legge 18/2020 (ossia Cigo, assegno ordinario o cassa in deroga). Gli assunti dopo tale data che hanno subito una perdita del reddito per effetto del coronavirus possono valutare la richiesta del sussidio previsto dal Fondo per il reddito di ultima istanza, in mancanza dei relativi requisiti.
L’Inps inoltre precisa che l’istruttoria degli strumenti utilizzati sarà molto veloce non applicandosi il pagamento del contributo addizionale, il limite delle 52 settimane nel biennio mobile, il limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile, il limite di un terzo delle ore lavorabili.
Inoltre, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

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