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Accordi di adesione e avvisi bonari: confermati senza alcuna proroga

Pubblicato il 25 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le circolari dell’Agenzia delle entrate e le faq dell’Agenzia della riscossione, hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi su scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari e altri atti. Per il pagamento degli accertamenti esecutivi non esiste nel decreto alcuna specifica sospensione, se non quella più generale legata ai termini per proporre ricorso (circolare n. 5/E/2020). Per l’acquiescenza a tali atti, quindi, occorrerà calcolare il nuovo termine di impugnazione aggiungendo alla scadenza naturale 38 giorni (periodo tra 9 marzo e 15 aprile). I termini per presentare l’istanza di adesione, essendo legati alla data di impugnazione, devono considerare la sospensione dei 38 giorni. Analoga esclusione per le rateazioni delle adesioni: il decreto, infatti, non ha disciplinato queste ipotesi e pertanto le rate, anche se scadenti nel periodo di sospensione, devono essere regolarmente corrisposte. Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione. Qualche perplessità, resta per l’ipotesi di impugnazione delle cartelle: la sospensione sembra riguardare solo il pagamento e non i termini per proporre ricorso, con la conseguenza che l’impugnazione dovrà essere presentata considerando la pausa di (soli) 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile).

Prossime scadenze

Calendario
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Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).