Le circolari dell’Agenzia delle entrate e le faq dell’Agenzia della riscossione, hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi su scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari e altri atti. Per il pagamento degli accertamenti esecutivi non esiste nel decreto alcuna specifica sospensione, se non quella più generale legata ai termini per proporre ricorso (circolare n. 5/E/2020). Per l’acquiescenza a tali atti, quindi, occorrerà calcolare il nuovo termine di impugnazione aggiungendo alla scadenza naturale 38 giorni (periodo tra 9 marzo e 15 aprile). I termini per presentare l’istanza di adesione, essendo legati alla data di impugnazione, devono considerare la sospensione dei 38 giorni. Analoga esclusione per le rateazioni delle adesioni: il decreto, infatti, non ha disciplinato queste ipotesi e pertanto le rate, anche se scadenti nel periodo di sospensione, devono essere regolarmente corrisposte. Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione. Qualche perplessità, resta per l’ipotesi di impugnazione delle cartelle: la sospensione sembra riguardare solo il pagamento e non i termini per proporre ricorso, con la conseguenza che l’impugnazione dovrà essere presentata considerando la pausa di (soli) 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile).