Notizia

Accordi di adesione e avvisi bonari: confermati senza alcuna proroga

Pubblicato il 25 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le circolari dell’Agenzia delle entrate e le faq dell’Agenzia della riscossione, hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi su scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari e altri atti. Per il pagamento degli accertamenti esecutivi non esiste nel decreto alcuna specifica sospensione, se non quella più generale legata ai termini per proporre ricorso (circolare n. 5/E/2020). Per l’acquiescenza a tali atti, quindi, occorrerà calcolare il nuovo termine di impugnazione aggiungendo alla scadenza naturale 38 giorni (periodo tra 9 marzo e 15 aprile). I termini per presentare l’istanza di adesione, essendo legati alla data di impugnazione, devono considerare la sospensione dei 38 giorni. Analoga esclusione per le rateazioni delle adesioni: il decreto, infatti, non ha disciplinato queste ipotesi e pertanto le rate, anche se scadenti nel periodo di sospensione, devono essere regolarmente corrisposte. Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione. Qualche perplessità, resta per l’ipotesi di impugnazione delle cartelle: la sospensione sembra riguardare solo il pagamento e non i termini per proporre ricorso, con la conseguenza che l’impugnazione dovrà essere presentata considerando la pausa di (soli) 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).