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Congedo parentale straordinario e permessi: il Ministero del lavoro chiarisce le novità del Cura Italia

Pubblicato il 27 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 26 marzo 2020, si sofferma a fornire chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto Cura Italia a sostegno all’economia e alle famiglie dovute all’emergenza da COVID-19.
I giorni di permessi ex lege 104/92 spettano in numero di 3 al mese: per i mesi di marzo e di aprile 2020, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Possono usufruire di tali ulteriori permessi:
- Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
- Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno.
È prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 per le seguenti categorie di lavoratori:
- Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
- Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
L’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stilati.
Nel caso in cui il lavoro agile non possa essere adottato, “le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio.
I genitori con figli di fino a 12 anni di età hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. Si tratta, pertanto di un congedo che può sostituire, anche con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, l’eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento. Tale congedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi. I lavoratori con figli di età compresa fra 12 e 16 anni possono usufruire di un congedo non retribuito.
In alternativa a queste agevolazioni, sempre con effetto dal 5 marzo e per lo stesso periodo di sospensione dell’attività scolastica, per gli stessi lavoratori beneficiari come sopra individuati è prevista la possibilità alternativa di optare per la corresponsione di un bonus fino a € 600 per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

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