Da marzo l’Inail ha sospeso tutte le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato versamento sia per le posizioni assicurative territoriali (Pat), sia per le posizioni assicurative navigazione, nonché la notifica ai titolari di Pat delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relativi ai pagamenti dei premi in un’unica soluzione o in quattro rate.
Lo ha chiarito l’Istituto nella circolare 11/2020 in cui ha fatto il punto sulle sospensioni dei termini relativi agli adempimenti dopo le disposizioni del Dl 18/2020.
Lo stop all’attività di recupero dei premi – sottolinea l’Inail – si deve all’articolo 37, comma 2, del Cura Italia, che prevede la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno: una disposizione che ha portata generale, per quanto nel titolo si faccia riferimento solo ai lavoratori domestici.
La circolare si occupa anche della sospensione dal 2 marzo al 30 aprile degli adempimenti e dei versamenti dei premi per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del Dl 18: una categoria ampia di soggetti, che spazia dalle imprese turistico-ricettive alle agenzie di viaggio, dai gestori di teatri e cinema agli esercenti attività di ristorazione, dalle aziende di trasporto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per tutti costoro, Inail sottolinea che non sono programmati versamenti con scadenza legale predeterminata nel periodo, ma che la sospensione tocca i datori rientranti in queste categorie a cui sia stato concesso un piano di rateizzazione. In questa seconda ipotesi, le rate sospese andranno versate a maggio, assieme a quella in scadenza in quel mese.
Sul fronte degli adempimenti, la circolare ricorda che è sospesa anche la presentazione delle denunce retributive, che scadeva il 2 marzo: chi non abbia inviato la dichiarazione entro quella data dovrà trasmettere la domanda di sospensione entro il 15 maggio 2020 tramite pec alla sede Inail e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 solo tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 2 al 15 maggio 2020 (con un premio di autoliquidazione nel frattempo calcolato in base alle ultime retribuzioni in archivio). Entro la stessa data andrà inoltrata anche la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (modello OT23), che slitterà fino al 1° maggio, quando sarà nuovamente disponibile il servizio online “Riduzione per prevenzione” che consentirà l’inoltro agli interessati.