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Assegno ordinario FIS: per i Consulenti del Lavoro erogazione ANF dovuta

Pubblicato il 03 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con l’approfondimento del 2 aprile 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro spiega le ragioni in forza delle quali durante l’assegno ordinario FIS con causale Covid-19 debbano essere riconosciuti gli assegni al nucleo familiare, diversamente da quanto affermato dall’INPS. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare, non prevista dalla disciplina ordinaria del Fondo per i lavoratori che siano destinatari dell’assegno ordinario o di solidarietà.
Osservano i Consulenti del Lavoro che il D.I. non contiene alcuna previsione volta ad escludere l’erogazione dalla prestazione degli assegni al nucleo familiare e questa omissione risulta sufficiente all’Istituto per affermare l’esclusione del diritto alla maturazione degli ANF in capo al lavoratore.
Il pagamento dell’ANF è invece garantito relativamente alla Cassa integrazione in deroga. Lo stesso D.Lgs. n. 148/2015 prevede che ai “lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
Anche ipotizzando che il FIS non eroghi la prestazione degli ANF, occorre domandarsi se il lavoratore maturi comunque il diritto alla prestazione in costanza del ricorso alla Cassa integrazione salariale.
Sia in riferimento al trattamento CIGO che al trattamento FIS, diversamente da quanto affermato dall’Inps nella circolare 47/2020, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario debba essere erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Inoltre, deve essere riconosciuta anche la possibilità al datore di lavoro di anticipare la prestazione in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio con i contributi dovuti.
Solo in caso di espressa incompatibilità con l'assegno ordinario della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, possono infatti essere escluse prestazioni a favore dei lavoratori che, peraltro, darebbero luogo a disparità di trattamento.
Appare dunque ingiustificata esclusione della prestazione degli ANF in caso di assegno ordinario, vista la previsione di specifici interventi, ai sensi dell’art. 19 del decreto “Cura Italia”, a favore di lavoratori occupati presso datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

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