L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E ha chiarito che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private e degli atti giudiziari può non essere effettuata (e l’imposta di registro, di conseguenza, può non essere pagata) se il termine per la registrazione scade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.