Con una disposizione contenuta all’interno del D.L. liquidità, si interviene nuovamente sulle tempistiche di pagamento del bollo relativamente ai primi due trimestri dell’anno, cadenzando l’adempimento in ragione dell’ammontare dell’imposta dovuta. In particolare, si intende riparametrare le scadenze di versamento quando gli importi da versare siano inferiori a 250 euro nel primo trimestre ovvero a 250 euro nel primo e secondo trimestre. Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell’anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi e assoggettate a bollo.