Il D.L. liquidità, al fine di evitare che tutte le difficoltà materiali e giuridiche connesse al periodo emergenziale dispieghino un riverbero negativo in ordine all’avvalimento di questo beneficio fiscale, prevede la sospensione per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020) tutti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa. «Sospensione» significa che il termine non corre nel periodo in cui è sospeso e che il periodo decorso prima della sospensione si somma a quello che decorrerà una volta cessata la sospensione.