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Fisco, per la moratoria dei versamenti vale il calo dei fatturati di marzo e aprile

Pubblicato il 10 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La proroga dei termini dei versamenti di aprile e maggio scatta in relazione a fatturato e corrispettivi e non con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti. L’articolo 18, comma 1, D.L. 23/2020 prevede che la verifica delle diminuzioni in ragione del 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) riguarda il fatturato e i corrispettivi. Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte dei contribuenti e grazie all’introduzione della fatturazione elettronica facilita anche il compito per l’Agenzia delle entrate che, per l’ultimo comma dell’articolo 18, deve confermare agli enti Inps e Inail l’esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione. Ora è necessario stabilire cosa si intende per fatturato che è una definizione non contemplata dal decreto Iva dove invece si fa riferimento al volume d’affari. Infatti, il fatturato comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni fra attività separate (articolo 36, D.P.R. 633/1972) che invece il volume d’affari esclude.

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).