La proroga dei termini dei versamenti di aprile e maggio scatta in relazione a fatturato e corrispettivi e non con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti. L’articolo 18, comma 1, D.L. 23/2020 prevede che la verifica delle diminuzioni in ragione del 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) riguarda il fatturato e i corrispettivi. Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte dei contribuenti e grazie all’introduzione della fatturazione elettronica facilita anche il compito per l’Agenzia delle entrate che, per l’ultimo comma dell’articolo 18, deve confermare agli enti Inps e Inail l’esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione. Ora è necessario stabilire cosa si intende per fatturato che è una definizione non contemplata dal decreto Iva dove invece si fa riferimento al volume d’affari. Infatti, il fatturato comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni fra attività separate (articolo 36, D.P.R. 633/1972) che invece il volume d’affari esclude.