La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento del 6 aprile 2020 con cui esprime il proprio parere riguardo la necessità della conclusione dell’accordo sindacale quale condicio sine qua non addirittura ai fini della possibilità di proporre la domanda di fruizione della Cassa integrazione in deroga con causale legata alla misura emergenziale Covid-19.
Il decreto Cura Italia individua inequivocabilmente il ruolo sindacale nell’ambito del procedimento di concessione della Cigo emergenziale: è sufficiente sollecitare l’esame congiunto, che deve risolversi entro tre giorni.
Per quanto riguarda invece la Cassa in deroga, si fa riferimento invece ad un “accordo”, da concludersi con le “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
Già nell’impianto giuridico del procedimento per la concessione della Cassa integrazione, la fase della consultazione sindacale, anche quando obbligatoria, contempla la necessità del suo esperimento a pena di inammissibilità della domanda della misura, ma con riferimento all’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e ad un eventuale confronto, quando richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali all’uopo informate. In nessun caso è neppure paventata la possibilità che sia invece necessario il raggiungimento di un accordo, essendo al contrario pacifico che il datore possa allegare il verbale di mancato accordo
I Consulenti del Lavoro concludono, dunque, che appare ragionevole confermare l’insussistenza di una malintesa necessità di conclusione di un accordo sindacale a pena di inammissibilità della concessione del trattamento di cassa integrazione, sia esso ordinario, ordinario “emergenziale” o in deroga emergenziale. La domanda, adempiuti gli obblighi di forma e sostanza, ricorrendo i presupposti di legge, può essere presentata e deve essere accolta anche in caso di mancato accordo ed anche in assenza di esame congiunto, quando non richiesto nei termini di legge.
Va pertanto ritenuto obbligatorio, laddove previsto dalla legge, il tentativo di concludere l’accordo e non la sua conclusione, che non costituisce una condizione di ammissibilità della domanda della prestazione di ammortizzatore sociale.