L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2020, conferma che la sospensione dei versamenti tributari prevista dall’articolo 18, D.L. 23/2020 è condizionata alla diminuzione del fatturato per oltre il 33% confrontando quello dei mesi di marzo ed aprile del corrente anno in confronto ai corrispondenti mesi dell’anno precedenti presi singolarmente. Il momento di effettuazione In ordine all’individuazione del mese di riferimento occorre avere riguardo al momento di effettuazione dell’operazione e quindi al mese in cui l’operazione ha concorso nella liquidazione periodica dell’Iva. Quindi per le fatture immediate la data da prendere in considerazione e la data della fattura ovvero per i corrispettivi la data del giorno. Per le fatture differite si assume la data del documento di consegna che coincide con la effettuazione della operazione. L’Agenzia delle entrate conferma che la sospensione può essere usufruito anche dalle imprese agricole ancorché rientranti nei redditi fondiari.