Notizia

Ritenute, da maggio non c’è più la moratoria sanzioni

Pubblicato il 14 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2020, conferma l’impostazione della circolare 8/E e sospende i controlli solo per chi ha ottenuto, con il D.L: liquidità, lo stop ai versamenti delle ritenute. L’adempimento per gli altri resta in piedi. La prima scadenza, allora, è il 18 maggio (il 16 è sabato). È quello il termine per il versamento delle ritenute di aprile. Nel giro di cinque giorni (quindi, entro il 25 maggio, il 23 è sabato) le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno fare le loro comunicazioni ai committenti: in mancanza, i committenti rischieranno di subire le pesanti sanzioni indicate dall’articolo 4 del decreto fiscale (D.L. 124/2019). L’altra scadenza da cerchiare sul calendario è il primo luglio. Il decreto liquidità ha, infatti, prorogato tutti i Durf di febbraio fino al 30 giugno. In questo modo, le verifiche vengono sempre escluse, per chi ha il certificato, per le ritenute da versare a giugno.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).