L’articolo 7, D.L. 23/2020 sospende il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell’articolo 2423-bis, cod. civ. ovvero la prospettiva della continuità aziendale. Il principio contabile Oic 11, che illustra i postulati del bilancio, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di funzionalità, di azienda in funzionamento. La norma contiene due limiti applicativi: uno temporale, riferito ai bilanci in corso nel 2020, e uno soggettivo perché riguarda le imprese in continuità nell’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, generalmente l’esercizio 2019. Per cui la disposizione non può essere applicata da parte delle imprese che, prima e indipendentemente dalla crisi, erano in situazione di perdita della continuità. Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.