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Bilanci, nella nota integrativa i presupposti della continuità

Pubblicato il 15 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 7, D.L. 23/2020 sospende il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell’articolo 2423-bis, cod. civ. ovvero la prospettiva della continuità aziendale. Il principio contabile Oic 11, che illustra i postulati del bilancio, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di funzionalità, di azienda in funzionamento. La norma contiene due limiti applicativi: uno temporale, riferito ai bilanci in corso nel 2020, e uno soggettivo perché riguarda le imprese in continuità nell’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, generalmente l’esercizio 2019. Per cui la disposizione non può essere applicata da parte delle imprese che, prima e indipendentemente dalla crisi, erano in situazione di perdita della continuità. Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).