Notizia

Stop all’obbligo di ripianare le perdite per l’esercizio in corso

Pubblicato il 15 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La previsione dell’articolo 6, D.L. 23/2020, di sospensione dell’obbligo di assumere “provvedimenti” in caso i perdite (e, di provvedere al loro ripianamento) non si applica agli esercizi sociali chiusi fino all’8 aprile 2020 ma solamente agli esercizi sociali che si chiudano «a decorrere dalla data di entrata in vigore» del D.L. 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) «fino alla data del 31 dicembre 2020». Se le perdite sono rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma di cui all’articolo 6, non è applicabile. L’articolo 6 fa riferimento non al bilancio approvato in tale periodo, ma alle perdite maturate in tale periodo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).