La previsione dell’articolo 6, D.L. 23/2020, di sospensione dell’obbligo di assumere “provvedimenti” in caso i perdite (e, di provvedere al loro ripianamento) non si applica agli esercizi sociali chiusi fino all’8 aprile 2020 ma solamente agli esercizi sociali che si chiudano «a decorrere dalla data di entrata in vigore» del D.L. 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) «fino alla data del 31 dicembre 2020». Se le perdite sono rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma di cui all’articolo 6, non è applicabile. L’articolo 6 fa riferimento non al bilancio approvato in tale periodo, ma alle perdite maturate in tale periodo.