Per imprese e professionisti neocostituiti la sospensione dei pagamenti di aprile e maggio è automatica, senza dunque alcuna verifica sulla contrazione del fatturato nei mesi di marzo e aprile così come richiesto dalla norma. L’articolo 18, comma 5, D.L. 23/2020, infatti, prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, sono sospesi i pagamenti scadenti ad aprile a maggio 2020 relativi a ritenute da lavoro, contributi e Iva. La norma dunque non pone alcun vincolo, rispetto di parametro o paletto dimensionale per circoscrivere o limitare l'ambito soggettivo della disposizione, il cui unico requisito resta quello dell'inizio dell'attività a far data dal 1° aprile 2019. Anche l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2020, conferma l'accesso automatico alla sospensione per i «neocostituiti».