Il Mise, con la circolare del 15 aprile, ha chiarito che la sospensione dell’attività di impresa non andrà sempre comunicata alla Camera di commercio per ottenere benefici legati allo stop. Bisogna distinguere 2 casi. Il primo è quello delle attività per le quali sia stato disposto, tramite ordinanza o D.P.C.M., lo stop esplicito. In questi casi «non appare assolutamente ragionevole» chiedere un adempimento formale. Di-verso è il caso di quelle attività per le quali non sia stato disposto l’obbligo di sospensione, ma che non abbiano le condizioni di sicurezza o per le quali, invece, sia stata decisa una sospensione volontaria, magari per mancanza di materie prime. In queste situazioni, servirà una denuncia al Repertorio economico amministrativo (Rea) del Registro imprese, tenendo conto della sospensione dei termini fino al 15 maggio. Dopo il 16 andrà, quindi, comunicato il riavvio dell’attività e il tempo di sospensione. In alternativa, la comunicazione potrà essere fatta in digitale, tramite lo sportello unico attività produttive.