Con la circolare 52/2020 , l'Inps fornisce le istruzioni operative per gestire la sospensione contributiva dei versamenti dei contributi previdenziali, introdotta dal decreto legge salva Italia.
Queste istruzioni seguono quelle illustrate con la circolare 37/2020 , riservata alla sospensione disposta dal precedente decreto 9/2020 e destinata alle aziende della ex zona rossa (articolo 5) nonché alle imprese turistico-ricettive e agenzie di viaggio/tour operators (articolo 8). Il Dl 18/2020 ha previsto due nuove tipologie di sospensioni, rispettivamente disciplinate dagli articoli 61, comma 2, e 62, comma 2.
La prima interessa i soggetti appartenenti ai settori maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid-19, elencati dallo stesso comma 2 dell'articolo 61, nonché richiamati nell'allegato 1 della circolare Inps unitamente ai relativi codici Ateco. La sospensione riguarda sia i datori di lavoro sia i lavoratori autonomi iscritti alle rispettive gestioni (per esempio artigiani e commercianti), nonché quelli iscritti alla gestione separata e interessa i versamenti e gli adempimenti in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (termine prorogato al 31 maggio limitatamente alle associazioni e società sportive dal comma 5 dell'articolo 62 del Dl 18/2020).
La seconda sospensione, cioè quella prevista dall'articolo 62, comma 2, invece riguarda imprese, artisti e professionisti con ricavi/compensi fino a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente d interessa i soli versamenti con scadenza nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2020. Come chiarito dal ministero del Lavoro, questa sospensione riguarda anche i dipendenti di aziende private iscritti alla gestione previdenziale pubblica (sebbene le relative procedure dovranno essere implementate).
L'Inps conferma quanto espresso con il messaggio 1373/2020 e cioè che la sospensione riguarda anche la quota di contributi conto dipendente eventualmente già trattenuta allo stesso. La sospensione si estende anche alle quote di Tfr versate al fondo di tesoreria dell'Inps, sebbene ai fini della capienza dei contributi per erogare le prestazioni di saldo o anticipo Tfr deve essere considerata la contribuzione dovuta al lordo della quota sospesa.
L'Istituto fornisce altresì, per la sola sospensione disposta dall'articolo 61 (settori elencati) tutte le istruzioni procedurali per gestirla, prevedendo sia i codici di autorizzazione che saranno automaticamente assegnati dalle sedi (7L e 7M per le società sportive), che i codici a credito da utilizzare nella denuncia aziendale del flusso uniemens di febbraio e marzo 2020 (anche aprile per le sole società sportive) per esporre la sospensione (N967 e N968).
Per i soggetti che beneficiano della sospensione secondo l'articolo 62, comma 2, del Dl 18/2020, l'Inps anticipa che saranno fornite successive istruzioni dopo aver interloquito con l'amministrazione finanziaria, istituendo soltanto il codice del credito da indicare nella denuncia aziendale (N969).
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata l'Istituto chiarisce che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti interessa i compensi erogati a febbraio e marzo 2020 (fino ad aprile solo per le società sportive), mentre quella dell'articolo 61 riguarda i compensi di febbraio 2020 per i quali è sospeso solo il versamento della contribuzione. Per gestire la sospensione nel flusso uniemens, sono stati istituti gli appositi codici da indicare nell'elemento CodCalamita. La ripresa dei versamenti avverrà entro il 31 maggio, in un'unica soluzione o in 5 rate da maggio senza sanzioni e interessi (entro il 30 giugno per le società sportive).
Per i datori di lavoro domestici, la sospensione relativa al periodo 23 febbraio 31 maggio interessa, oltre al versamento della prima rata trimestrale 2020, i contributi pregressi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di accoglimento della nuova assunzione, nonché quelli dovuti entro 10 giorni dalla cessazione. La ripresa è prevista per il 10 giugno.