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I Durf emessi fino al 29 febbraio sono validi fino al 30 giugno

Pubblicato il 15 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Controlli a carico del committente ed eventuale obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice o affidataria, sospesi fino al prossimo 30 giugno. È il chiarimento contenuto nella circolare Entrate 9/E del 13 aprile , illustrativa degli aspetti fiscali del decreto legge 23/2020 (cosiddetto decreto liquidità).
A seguito della emergenza sanitaria Covid-19, l'articolo 18 di quest'ultimo provvedimento ha previsto la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi ad aprile e maggio 2020, concernenti ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, ivi inclusi i contributi/premi previdenziali ed assistenziali.
I soggetti beneficiari (a diverse condizioni) della agevolazione, imprenditori e professionisti ma anche enti non commerciali che svolgono attività non in regime di impresa, avranno quindi tempo fino al prossimo 30 giugno per versare quanto dovuto in unica rata o in più rate (cinque rate a decorrere dallo stesso mese di giugno).
Poiché i controlli a carico dei committenti sono strettamente legati ai versamenti, essendo questi ultimi sospesi anche i primi lo saranno fino al versamento, ovvero all'omesso versamento, da parte dell'appaltatore. Sul punto la circolare fa riferimento alla scadenza prevista dal comma 7 dell'articolo 18 del decreto, la quale però, come si è visto, può essere onorata con un solo versamento ovvero in più rate.
Si desume, pertanto, che dopo il 30 giugno il committente sarà tenuto a verificare non solo il corretto adempimento del versamento delle ritenute ordinarie, ma anche il corretto versamento delle rate in caso di rateazione e sospendere, ove riscontrasse irregolarità o mancato versamento anche di una soltanto delle predette, il pagamento dei corrispettivi (ex comma 3 dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997). Corrispondentemente, si legge nella circolare, nel periodo di sospensione, ove nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. Si precisa, infine, che la validità dei certificati in materia di appalti (Durf) emessi fino a tutto il mese di febbraio 2020, è prorogata al 30 giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 23 del decreto liquidità).

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CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).