Notizia

I Durf emessi fino al 29 febbraio sono validi fino al 30 giugno

Pubblicato il 15 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Controlli a carico del committente ed eventuale obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice o affidataria, sospesi fino al prossimo 30 giugno. È il chiarimento contenuto nella circolare Entrate 9/E del 13 aprile , illustrativa degli aspetti fiscali del decreto legge 23/2020 (cosiddetto decreto liquidità).
A seguito della emergenza sanitaria Covid-19, l'articolo 18 di quest'ultimo provvedimento ha previsto la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi ad aprile e maggio 2020, concernenti ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, ivi inclusi i contributi/premi previdenziali ed assistenziali.
I soggetti beneficiari (a diverse condizioni) della agevolazione, imprenditori e professionisti ma anche enti non commerciali che svolgono attività non in regime di impresa, avranno quindi tempo fino al prossimo 30 giugno per versare quanto dovuto in unica rata o in più rate (cinque rate a decorrere dallo stesso mese di giugno).
Poiché i controlli a carico dei committenti sono strettamente legati ai versamenti, essendo questi ultimi sospesi anche i primi lo saranno fino al versamento, ovvero all'omesso versamento, da parte dell'appaltatore. Sul punto la circolare fa riferimento alla scadenza prevista dal comma 7 dell'articolo 18 del decreto, la quale però, come si è visto, può essere onorata con un solo versamento ovvero in più rate.
Si desume, pertanto, che dopo il 30 giugno il committente sarà tenuto a verificare non solo il corretto adempimento del versamento delle ritenute ordinarie, ma anche il corretto versamento delle rate in caso di rateazione e sospendere, ove riscontrasse irregolarità o mancato versamento anche di una soltanto delle predette, il pagamento dei corrispettivi (ex comma 3 dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997). Corrispondentemente, si legge nella circolare, nel periodo di sospensione, ove nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento. Si precisa, infine, che la validità dei certificati in materia di appalti (Durf) emessi fino a tutto il mese di febbraio 2020, è prorogata al 30 giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 23 del decreto liquidità).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).