Ancora dubbi sulla cumulabilità della sospensione con i termini di adesione: la giurisprudenza e l’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate non chiudono la questione. Le disposizioni sull’emergenza hanno disciplinato una nuova sospensione dei termini per il compimento degli atti «dei procedimenti» relativi alle Commissioni Tributarie. È quindi una sospensione, diversa da quella feriale, introdotta per i soli procedimenti giudiziari e quindi non applicabile a quelli amministrativi, come l’adesione. La circolare n. 6/E/2020 ha ritenuto cumulabile la nuova sospensione (64 giorni) ai 90 giorni dell’adesione. La tesi dell’Agenzia delle entrate, però, non sembra supportata da alcuna norma. Attesa la delicatezza, la questione non può essere risolta in via interpretativa. Tanto più che converrebbe non cumulare i termini sia nel caso in cui i 150 giorni dovessero esaurirsi tra il 9 marzo e l’11 maggio (che imporrebbero un ricorso entro il 12 maggio), sia se i 90 giorni dell’adesione dovessero cadere oltre l’11 maggio. Poiché l’inammissibilità di un ricorso tardivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, a prescindere dalle richieste delle parti, sarebbe auspicabile un intervento legislativo.