L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 111/2020, ha chiarito che se il trustee di un trust revocabile esercita l’opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito (di cui agli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997), tali opzioni, dovendosi intendere espresse per interposta persona: sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust); esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente.