Il ricorso al Fondo centrale di garanzia può avvenire sfruttando contemporaneamente più tipi di garanzie purché si rispettino i limiti che la norma impone, in particolare il 25% dei ricavi del beneficiario. Questa impostazione è stata confermata nel corso della recente conferenza digitale sull'articolo 13, D.L. 23/2020 tenutasi lo scorso 20 aprile.