La conversione del Decreto Cura Italia prevede che i contratti a termine e di somministrazione si possono prorogare o rinnovare anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015 le imprese che attuano una sospensione dei rapporti di lavoro (mediante ricorso alla cassa integrazione) non possono stipulare, prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per lavoratori che svolgono le stesse mansioni affini dei lavoratori sospesi; tale divieto consente unicamente di concludere i rapporti già in corso, ma obbliga le imprese a lasciare a casa i lavoratori dopo la scadenza contrattuale. La Legge non chiarisce se la proroga e il rinnovo possono avere una scadenza successiva al termine del periodo di fruizione dell’ammortizzatore: tale lettura sembra, tuttavia, l’unica possibile, in quanto alla fine della sospensione lavorativa viene meno qualsiasi divieto connesso all’uso di ammortizzatori. Viene prevista inoltre l’inapplicabilità del cosiddetto stop and go, l’obbligo per i rapporti a termine di attendere 10 o 20 giorni (a seconda della durata, inferiore o superiore ai 6 mesi, del rapporto precedente) prima del rinnovo.