La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4428/2020, ha affermato che per contestare le operazioni “soggettivamente inesistenti”, e negare la detrazione dell’imposta e la deduzione dei costi, il Fisco deve fornire la prova che vi sia stata la consapevole e volontaria partecipazione dell’acquirente alla truffa. Senza questa prova, gli accertamenti devono essere annullati.