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La cassa integrazione semplificata non elimina l’accordo con i sindacati

Pubblicato il 27 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per le aziende che hanno so-speso l’attività in seguito al coronavirus lascia comunque intatti alcuni step della procedura sindacale, senza i quali la prestazione potrebbe essere negata. Obbligatorio è il percorso di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, non il risultato dell’interlocuzione. È evidente che concludere la consultazione con l’intesa sindacale potrebbe fornire una maggiore garanzia di buon esito della domanda stessa di Cig presentata alla commissione Inps. L’articolo 19, D.L. 18/2020 mantiene inalterato l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sia per la cassa integrazione ordinaria (Cigo), sia per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis). Nel caso della cassa integrazione in deroga prevista dall’articolo 22, D.L. 18/2020, è previsto esplicitamente un «previo accordo» con le organizzazioni sindacali. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Prossime scadenze

Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).