L’articolo 106, D.L. 18/2020 in tema di svolgimento delle assemblee societarie consente a qualsiasi società, di obbligare - statuendolo nell’avviso di convocazione - i partecipanti all’assemblea a svolgerla in totale audio conferenza. Cioè senza alcuna presenza fisica dei partecipanti nel luogo prescelto per svolgere l’adunanza (tranne il segretario), dovendo tutti collegarsi (ove intendano partecipare) in modalità audio/video. In sostanza, se l’avviso di convocazione disponga l’obbligatorietà della full audio/video conference, nessuno può fisicamente presentarsi nel luogo di convocazione e, nel caso in cui qualcuno si presenti, può essere legittimamente respinto. Si tratta, poi, di capire se, svolgendosi l’assemblea (obbligatoriamente) online, abbia senso porsi il tema del luogo di convocazione (e di chi vi si trovi, beninteso, collegato agli altri partecipanti via audio/video conferenza). Nella Massima n. 187 dei notai milanesi (emanata prima del D.L. 18/2020) e in una faq di Assonime (emanata dopo il D.L. 18/2020) si sostiene la necessità della presenza del segretario nel luogo di convocazione.