C’è il problema della firma del verbale dell’assemblea dei soci. Se il verbale viene redatto da un notaio (nell’esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale), il tema non si pone: il verbale può, in ogni caso, essere firmato dal solo notaio, sia che si tratti di un’assemblea del tutto analogica, sia che si tratti di un’assemblea analogica con possibilità di intervento on line, sia che si tratti di un’assemblea in full audio/video conference. Se si tratta, invece, di una verbalizzazione privata, c’è da porre attenzione al fatto che l’articolo 2375, comma 1, primo periodo, cod. civ. impone (non tanto la verbalizzazione contestuale allo svolgimento dell’assemblea, quanto) la sottoscrizione congiunta del presidente e del segretario in calce al verbale, una volta che esso sia confezionato, e che l’articolo 2379, comma 3, qualifica il verbale come mancante se non vi siano le firme del presidente e del segretario (insomma, senza dette sottoscrizioni il verbale non si forma e, con ciò, nemmeno si forma la deliberazione che ne dovrebbe essere oggetto). Appare non implausibile derivare dalla ratio del D.L. 18/2020 (in tema di obbligo di assemblee on line, di possibilità dei partecipanti all’assemblea di intervenire alla call da luoghi separati e di divieti o limiti agli spostamenti fisici delle persone: si pensi a un presidente che sia impossibilitato a spostarsi per ragioni di salute) la validità del verbale redatto in forma privata firmato dal solo segretario (in considerazione anche dei vincoli agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale). Ma sicuramente si tratta di una soluzione da vagliare con estrema cautela, ove si intenda praticarla, perché non è affatto scontato che la predetta interpretazione “liberale” sia pacificamente fatta propria da chiunque, al cospetto della norma codicistica.