Con il messaggio n. 1754 del 24 aprile, l'Inps comunica i codici con i quali le aziende potranno beneficiare della sospensione dei versamenti contributivi in scadenza tra il 1° aprile e il 31 maggio prossimo.
Si tratta dell'ultima sospensione introdotta dall'articolo 18 del Dl n. 23/2020, la quale riguarda tutti i datori di lavoro che abbiano subito importanti cali di fatturato nei mesi di marzo (per la sospensione di aprile) e aprile (per la sospensione di maggio) 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
In particolare, per quelli con fatturato fino a 50 milioni la condizione è che il calo sia pari ad almeno il 33%, mentre per quelli con fatturato maggiore il calo deve risultare non inferiore al 50 per cento.
Nessuna condizione è invece richiesta per le aziende che abbiano iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, ovvero per i cosiddetti enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
La nuova sospensione presenta dei profili di maggiore criticità rispetto a quella prevista nel Dl n. 18/2020, in quanto da un lato la verifica della condizione del calo di fatturato impone un fattivo coinvolgimento dell'agenzia delle Entrate (in base all'articolo 18 comma 9 del Dl n. 18/2020), e dall'altro l'estensione della sospensione a tutti gli enti non commerciali è attualmente oggetto di interlocuzione dell'Inps con i rispettivi dicasteri.
Ecco perché l'Istituto nel recente provvedimento si limita a comunicare i codici che le aziende devono utilizzare per esporre nel flusso Uniemens la sospensione, rinviando a una successiva circolare e a un successivo messaggio la specifica definizione dell'ambito di applicazione della nuova sospensione, nonché la puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati dalla sospensione.
Nelle more l'Inps indica nel messaggio i tre diversi codici che i datori di lavoro devono utilizzare nella denuncia aziendale del flusso Uniemens, e in particolare nell'elemento, a seconda che si tratti di soggetto con fatturato fino a 50 milioni (N970), o con fatturato superiore (N971), ovvero di soggetto per il quale non si applica la condizione del calo di fatturato (N972).
A differenza di quanto di solito avviene nella prassi dell'Istituto, proprio perché la verifica della legittimità della sospensione sarà fatta ex post, i flussi risultano trasmissibili anche senza il codice di autorizzazione 7G, che l'Inps attribuirà successivamente ai datori di lavoro interessati.
Nello stesso provvedimento l'Istituto comunica altresì i diversi codici che i committenti devono utilizzare nel flusso uniemens dei collaboratori per esporre la sospensione (28, 29, 30 da esporre nell'elemento), nonché le istruzioni di compilazione che devono seguire i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica.