Con la circolare Inps 57/2020 pubblicata ieri vengono dettate le regole per ottenere l’esonero contributivo collegato alle assunzioni di under 35 che non hanno mai lavorato con un contratto a tempo indeterminato. Immaginare che le imprese, unitamente alla messa a regime dei dispositivi di protezione aziendale necessari per la ripresa dell’attività nell’emergenza Covid-19, non stiano perdendo di vista la programmazione di nuove assunzioni dedicate ai giovani, costituisce - al tempo stesso - una speranza e una sorta di sfida e di ipoteca sul futuro.
Dopo la modifica apportata dalla legge 160/2019, che ha messo ordine nella confusa normativa (si veda Il Sole 24 ore del 30 gennaio 2020 ), si può affermare che l’esonero contributivo si rivolge, per gli anni 2018, 2019, 2020 a chi non ha compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni), se assunto con contratto a tutele crescenti. Dal prossimo anno, invece, la soglia anagrafica incentivata scenderà a 30 anni non compiuti. Il bonus riguarda l’inserimento di personale con la qualifica di operaio, di impiegato e di quadro. Restano fuori i dirigenti, i domestici, i rapporti di apprendistato e gli intermittenti.
I datori di lavoro privati, dunque, che hanno assunto nel 2019 e 2020 (o lo faranno) a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni dei contratti a termine), una persona con le caratteristiche sopra citate, possono contare, per 36 mesi, su una riduzione dei contributi datoriali (premio Inail escluso) del 50% con un tetto massimo di 3.000 euro annui. L’agevolazione sale al 100% (sempre nei 3.000 euro) se l’assunzione interviene entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, con riferimento a giovani che sono stati impegnati, presso la stessa azienda, in attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Nella circolare l’Inps ricorda che il beneficio soggiace all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, alla regolarità contributiva nonchè all’osservanza dei contratti di lavoro. Vale la pena rammentare che l’esonero non è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento mentre si può cumulare con gli incentivi di tipo economico (per esempio quello per l’assunzione di percettori di Naspi).
Come già accennato, il regime agevolato trova applicazione solo se si assume un soggetto che non ha mai lavorato. Nel sito Inps è presente una utility che permette la verifica ma, va sottolineato, che l’esito non ha valore certificatorio. Per recuperare le somme a credito ci si dovrà attenere alle regole di redazione del flusso uniemens, già fornite con la circolare 40/2018. Il datore, con una delle denunce riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 potrà inserire i lavoratori interessati recuperando la quota mensile corrente più gli arretrati a partire da gennaio 2019.