La CTR Piemonte, con la sentenza n. 177/2020, ha stabilito che la cancellazione dall’albo professionale rende inesistente la notifica effettuata presso l’indirizzo ancora presente nel registro nazionale Ini-pec (inipec.gov.it) che raccoglie quelli registrati presso Ordini e i collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. Inoltre, in caso di iscrizione all’Aire del professionista, a partire dalla data in cui avviene il passaggio la notifica dev’essere indirizzata esclusivamente all’estero, anche se, successivamente, in dichiarazione il contribuente mantiene la vecchia residenza in Italia.