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Concordati, sei mesi per le modifiche ma va sciolto il nodo della fattibilità

Pubblicato il 04 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 9, D.L. 23/2020, permette ai debitori di chiedere fino all’udienza per l’omologa, la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni per presentare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Poiché l’andamento macroeconomico incide sui piani, l’incertezza è destinata a impattare sulle attestazioni di fattibilità. Minore in via teorica è l’effetto sulla veridicità, poiché la base dati non dovrebbe variare e, se nella base dati emerge un tema valutativo (sia in logica liquidatoria che in continuità), è comunque un problema di fattibilità. La giurisprudenza e la prassi dei Tribunali hanno negli anni spinto il concetto di fattibilità molto più verso quello di forecast che di provision, richiedendosi quasi che la fattibilità sia attestata non in termini probabilistici ma in chiave di quasi certezza. Nell’attuale momento di incertezza occorre allora recuperare il concetto di fattibilità come ragionevole previsione, anche perché è ragionevole ritenere che gli effetti della crisi, per quanto rilevanti, saranno comunque nel tempo superati.