L’Oic conferma, all’esito della consultazione, il documento interpretativo 6 relativo all’articolo 7, D.L. Liquidità. Viene confermata l’interpretazione secondo la quale la norma permette di allineare tutti i bilanci non ancora approvati al 23 febbraio alla data di chiusura dell’ultimo esercizio anteriore allo scoppio della pandemia: un riferimento temporale unitario, rappresentato di regola dal 31 dicembre 2019, al quale andrà cristallizzata la valutazione della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio. Non è invece possibile attivare la deroga se al 31 dicembre 2019 «la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’Oic 11».