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I fatti rilevanti successivi vanno esposti in assemblea

Pubblicato il 07 maggio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si dividono in 3 categorie. I fatti che evidenziano con-dizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si sono manifestate successivamente a tale data. I fatti di competenza dell’esercizio successivo, in quanto indicativi di condizioni sorte successivamente alla data della sua chiusura. I fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale. Con riferimento alla prima tipologia, i principi contabili (Oic 29 - Ias 10) prevedono che gli stessi devono essere recepiti nei valori di bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situa-zione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. I principi contabili nazionali e internazionali sopra menzionati prevedono, invece, che della seconda tipologia di fatti, essendo di competenza dell’esercizio successivo, non si tiene conto nella determinazione dei va-lori di bilancio. Tuttavia, gli stessi, se rilevanti, devono essere illustrati nella Nota integrativa (fatti rilevanti successivi solo da menzionare). Per l’Oic 29 sono rilevanti quei fatti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. L’Oic 29 prevede, inoltre, che dei fatti successivi da rilevare in bilancio verificatisi tra la data di predisposizione dello stesso e la data dell’assemblea chiamata ad approvarlo, si deve tenere conto, riapprovando il bilancio, se tali fatti hanno un effetto rilevante sul bilancio.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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